Art. 15.
(Promozione della cultura erboristica).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi programmi informativo-educativi relativi alla gestione del sistema sanitario, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria degli erboristi e dell'Ordine dei farmacisti, la conoscenza delle piante officinali indigene ed esotiche utilizzabili per la preparazione di prodotti erboristici, assicurando la corretta formazione per il loro riconoscimento, il corretto orientamento per il loro uso anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché la necessaria cultura per la protezione e lo sviluppo del patrimonio vegetale naturale indigeno quale risorsa bio

 

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logica per il benessere umano, animale e vegetale.